Mail e social network, attenzione ai contenuti che danneggiano l’azienda

Computer aziendali, mail utilizzate per comunicazioni anche non esclusivamente lavorative, attività sui social che possono entrare in contrasto con gli interessi o la reputazione dell’azienda per cui si lavora. L’avvento dei social network ha indubbiamente aperto una nuova frontiera per quello che riguarda il comportamento dei lavoratori.
13/10/2022

Computer aziendali, mail utilizzate per comunicazioni anche non esclusivamente lavorative, attività sui social che possono entrare in contrasto con gli interessi o la reputazione dell’azienda per cui si lavora. L’avvento dei social network ha indubbiamente aperto una nuova frontiera per quello che riguarda il comportamento dei lavoratori. E se inizialmente il confine fra privacy del dipendente e interesse aziendale era reso sfumato dall’uso di strumenti inediti, adesso le norme e la giurisprudenza si sono fatte più precise e puntuali nel definire il limite dei modi di agire leciti, sia dal lato del dipendente che dell’azienda, stabilendo che il controllo del computer e della posta aziendale è comunque possibile, pur entro certi limiti.

 

La mail aziendale si può controllare

 

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile per l’azienda controllare pc e telefoni per verificare il corretto comportamento del dipendente. I controlli però non possono essere svolti in ogni momento: per poter procedere, l’organizzazione deve aver informato il proprio collaboratore della policy scelta in questo ambito e deve aver ricevuto la conferma (per esempio con un messaggio di avvenuta lettura) che il dipendente abbia effettivamente preso visione della normativa aziendale. Le verifiche non possono però essere continuative e generalizzate: è necessario che il lavoratore sia a conoscenza di quali dati l’azienda ritiene di dover controllare e anche quali sono le sanzioni per le eventuali violazioni. Bisogna ricordare che l’impresa può sempre accedere alla posta elettronica dei dipendenti, perché la sua consultazione può essere necessaria per finalità lavorative, per esempio in caso di assenza o malattia del collaboratore.

 

Blocchi sì, cronologia no

 

Anche l’utilizzo di Internet ha trovato nel tempo una sua regolamentazione: la giurisprudenza ha infatti stabilito che l’organizzazione può eventualmente bloccare l’accesso a siti che reputa dannosi o che potrebbero mettere in pericolo il sistema aziendale, ma, al contrario, non può controllare le pagine visitate dai dipendenti utilizzando la cronologia. Attenzione però alle attività sui social anche al di fuori dell’orario lavorativo: qualsiasi post o commento che possa in qualche modo ledere la reputazione aziendale può essere sanzionabile. Vi è un altro principio del nostro Codice Civile che entra in gioco in queste situazioni: gli articoli 2104 e 2105 stabiliscono l’obbligo di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro; qualsiasi comportamento, anche digitale, che sia in contrasto con questi obblighi può essere sanzionato. C’è quindi una regola base che vale la pena tenere in considerazione: la presenza sui social, per quanto possa essere considerata la libera espressione della personalità di ognuno, non può non tener conto dell’attività professionale e del ruolo che si ricopre.

 

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